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The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Quadro normativo

Il regolamento EPPO e la direttiva PIF

Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («il regolamento EPPO») fissa le basi per il funzionamento della stessa Procura europea (European Public Prosecutor’s Office, EPPO).

La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale («la direttiva PIF») definisce quali reati debbano essere considerati reati che incidono sul bilancio dell’UE.

Quanto sopra rientra nella competenza materiale dell’EPPO, che è stabilita dall’articolo 22 del regolamento EPPO, il quale fa riferimento a una serie di reati derivanti dal diritto dell’Unione, menzionati nella direttiva PIF.

Tutti gli Stati membri partecipanti sono parimenti vincolati dalla direttiva PIF. Le direttive lasciano agli Stati membri decidere la forma e i metodi per il recepimento delle stesse nel diritto nazionale. Per l’EPPO ciò significa che non esiste un codice penale comune dell’Unione europea. Tuttavia, la direttiva PIF garantisce una competenza armonizzata tra gli Stati membri aderenti all’EPPO in relazione ai reati sui quali quest’ultima indaga e che persegue.

Nelle sue indagini e azioni penali l’EPPO fa affidamento sui reati penali nazionali così come riscontrabili nelle rispettive legislazioni penali dello Stato membro dal procuratore europeo delegato che è stato designato in qualità di responsabile della gestione delle indagini e delle azioni penali, nel caso specifico per conto dell’EPPO. Nel contesto delle loro comunicazioni ai sensi dell’articolo 117 del regolamento EPPO, gli Stati membri partecipanti hanno fornito elenchi dei propri reati nazionali.

 

Stati membri dell’UE partecipanti all’EPPO 

Attualmente all’EPPO aderiscono 22 Stati membri dell’UE. La nozione di cooperazione rafforzata (articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) consente a un certo numero di Stati membri di concordare il perseguimento di un obiettivo comune tra di essi, nello specifico l’istituzione dell’EPPO (articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), anche se gli altri Stati membri scelgono di astenersi dal partecipare.

Durante i negoziati per la creazione dell’EPPO, 20 Stati membri avevano confermato la loro volontà di istituire tale organismo e sono quindi diventati gli Stati membri aderenti all’atto dell’adozione del regolamento EPPO (2017).

Fatta eccezione per la Danimarca, ulteriori Stati membri hanno la possibilità di aderire alla cooperazione rafforzata ai fini del progetto relativo all’EPPO in un secondo momento. La loro adesione deve essere confermata dalla Commissione europea.

Finora ciò è avvenuto nel caso di altri due Stati membri:

  • decisione della Commissione, del 1° agosto 2018, che conferma la partecipazione dei Paesi Bassi alla Procura europea;
  • decisione della Commissione, del 7 agosto 2018, che conferma la partecipazione di Malta alla Procura europea.

 

Strumenti giuridici adottati dal collegio dell’EPPO

Il regolamento dell’EPPO prevede ulteriori strumenti giuridici che perfezionano e orientano il processo decisionale interno dell’EPPO. Tra i più importanti vanno annoverati:

 

Cooperazione con gli altri partner dell’EPPO

Ai fini delle proprie indagini e azioni penali l’EPPO collabora con numerosi partner all’interno dell’Unione europea (autorità degli Stati membri partecipanti e non partecipanti, istituzioni, organi, uffici ed agenzie dell’Unione europea) e al di fuori di essa (autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali).

Nelle loro comunicazioni ai sensi dell’articolo 117 del regolamento EPPO, gli Stati membri partecipanti hanno designato le rispettive autorità incaricate di interagire con l’EPPO.

Al fine di agevolare la cooperazione l’EPPO ha concluso una serie di accordi di lavoro con le autorità di Stati membri partecipanti e non partecipanti, nonché con partner a livello dell'Unione europea, quali l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Eurojust, Europol, la Corte dei conti europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti.

Inoltre, gli atti di base per i principali partner sono stati modificati per definire il loro rapporto con l’EPPO: il regolamento Eurojust, il regolamento OLAF e il regolamento Europol.

 

Protezione dei dati e accesso del pubblico ai documenti

Quadro giuridico per la protezione dei dati presso l’EPPO

L’EPPO gestisce un registro pubblico dei propri documenti, che può essere utilizzato per cercare i documenti giuridici dell’EPPO e altri documenti giuridici.